Cessione del credito: di cosa si tratta e quale vantaggio per i condomini?

15 luglio 2021

Incentivi fiscali e cessione del credito condominiale di imposta, i bonus del condominio, rappresentano un vantaggio concreto per condòmini, fornitori e amministratori.
Cerchiamo di capirci un po' di più in merito attraverso spiegazioni e casi pratici.

Il Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 infatti, all’art. 121, nel disciplinare la cessione del credito, ha introdotto la facoltà per il condomino di optare per due strade diverse.

cessione del credito
Le possibilità sono due:
  • un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • cessione di un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
QUALI DETRAZIONI SI POSSONO CEDERE?
Se nel periodo corrente dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2022, in ottemperanza ad un emendamento presentato in corso di discussione nella legge di bilancio 2021, che ha prorogato la scadenza previste del 31 Dicembre 2021, sostieni spese per interventi:

- di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni;
- di riqualificazione energetica che danno diritto all’ecobonus o al sismabonus da dividere in 10 anni;
- di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate) da dividere in 10 anni;
- potrai cedere la tua detrazione ai fornitori dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento a terzi (che possono essere soggetti privati, società, enti o professionisti) ovvero ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Al posto della detrazione puoi scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura applicato direttamente dal fornitore pari al massimo dell’importo da pagare.

Caso pratico
Se fai un intervento di ristrutturazione affrontando una spesa di euro 20 mila che ti dà diritto ad una detrazione del 50% pagherai solo euro 10 mila al fornitore.

Al contrario, in caso di lavori che ti danno diritto ad una detrazione del 110 %, non pagherai nulla ma non potrai recuperare i 2 mila euro di detrazione aggiuntiva che otterresti indicandola nella tua dichiarazione dei redditi. 

QUALI VANTAGGI PER IL FORNITORE?

Il fornitore invece potrà utilizzare la detrazione ottenuta sottoforma di credito di imposta oppure cederla a sua volta anche ad istituti di credito od intermediari finanziari. Di fatto, nel caso gli venga ceduto un credito di imposta da superbonus 110%, avrà a disposizione anche quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura.
Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 è possibile inoltre esercitare l’opzione della cessione del credito anche solo per alcune rate residue.

Caso pratico
Nel corso di una spesa sostenuta nel 2020, potrai scegliere di inserire in dichiarazione le prime due rate e cedere il credito corrispondente alle altre tre. In ogni caso non è possibile recuperare il credito di imposta non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle successive dichiarazioni dei redditi.

Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE
La cessione potrà essere comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate con il modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro).

In caso di lavori condominiali per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’amministratore che si occupa della comunicazione, la quale dovrà avvenire entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta. Nei casi in cui non vi sia l’obbligo di nomina dell’amministratore, vi provvederà il condòmino delegato a svolgere tali adempimenti.

Esclusivamente per la cessione del superbonus del 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica e alla comunicazione della cessione del credito, è necessario anche ottenere il visto di conformità da un CAF o da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
In tal caso, la comunicazione di cessione potrà essere effettuata trascorsi cinque giorni lavorativi al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti; in caso di assenza la comunicazione della cessione viene scartata.

È possibile annullare o sostituire l’invio di tale comunicazione entro il quinto giorno del mese successivo; trascorso tale termine, ogni comunicazione sarà aggiunta alla precedente.

Importante: il mancato invio della comunicazione rende la cessione inefficace.
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